Senteza del TAR del 20/01/09 contro il ricorso del "Consorzio Estrattivo La Cassiana"


N. 00043/2009 REG.SEN.
N. 00092/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso numero di registro generale 92 del 2005, proposto da:
Consorzio estrattivo "La Cassiana", in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Calogero Narese e Piero Narese, con domicilio eletto presso [omissis];
 
contro
 
- Comune di Calenzano (in persona del Sindaco p.t.) e Arch. Gianna Paoletti (in qualità di responsabile del procedimento di V.I.A.), rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Stolzi, con domicilio eletto presso [omissis];
- Provincia di Firenze, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Lina Cardona, Francesca De Santis, Elena Possenti, con domicilio eletto presso Francesca De Santis in Firenze, c/o Ufficio Legale Provincia, via dè Ginori n. 10;
- Azienda A.S.L. n. 10 – Firenze e A.R.P.A.T. Azienda Reg.le Protezione Ambientale della Toscana, non costituite in giudizio;
 
per l'annullamento
 
della delibera della Giunta comunale di Calenzano n. 132 del 26/10/2004 con cui è stata espressa pronuncia negativa di compatibilità ambientale sul "Progetto di coltivazione e recupero del sito estrattivo Poggio alle Macine", nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Calenzano e del responsabile del procedimento di V.I.A. Arch. Gianna Paoletti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 03/12/2008 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
 
1) In località "La Cassiana" del Comune di Calenzano è situato il bacino estrattivo "Poggio alle Macine", come tale individuato nel Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) approvato dal Consiglio regionale della Toscana con deliberazione n. 200 del 7/3/1995. Per adeguarsi al PRAE il Consiglio comunale di Calenzano, con deliberazione n. 59/1996, ha  adottato una variante generale del PRG, poi approvata con deliberazione C.R. n. 67/1999; l’art. 19 delle NTA della predetta variante disciplina specificamente le procedure di intervento nelle "Zone DE-a" comprendenti le parti del territorio destinate all'attività di cava, in cui la coltivazione è consentita "mediante intervento urbanistico preventivo con l'obbligo di formazione di strumento attuativo o di dettaglio dell'intera DE-a, di iniziativa pubblica… o privata…". Con deliberazione n. 49 del 3/5/1999 il Consiglio comunale di Calenzano ha costituito - ai sensi dell’art. 17 della L.R. 12 novembre 1998 n. 78 - un consorzio obbligatorio denominato "Consorzio estrattivo La Cassiana" tra i proprietari delle aree ricomprese nel polo estrattivo in questione, al dichiarato fine "della presentazione al Comune, e della futura realizzazione, di un progetto unitario mediante una sistematica escavazione del complesso delle aree ricomprese nel perimetro".
Detto Consorzio ha stipulato con l'Amministrazione comunale di Calenzano, in data 4/8/2000, un protocollo d'intesa riguardante il testo dello schema di convenzione che il Consiglio comunale sarebbe stato chiamato ad approvare contestualmente all'adozione del Piano attuativo dell'area estrattiva "Poggio alle Macine", nonché un'ipotesi di percorso temporale dell'iter per l’approvazione del piano predetto e per il rilascio dell'autorizzazione all'escavazione.
Il Piano attuativo dell'area estrattiva "Poggio alle Macine" è stato adottato dall’A.C. di Calenzano con deliberazione consiliare n. 135 del 2/10/2000 e infine approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 19/2/2001. Nel luglio 2002 il "Consorzio estrattivo La Cassiana" ha quindi presentato al predetto Comune il progetto definitivo di coltivazione e recupero del sito estrattivo di cui si tratta, chiedendo l'avvio del procedimento per la pronuncia di compatibilità ambientale e il rilascio delle autorizzazioni ai fini del vincolo paesaggistico e del vincolo idrogeologico. Dopo un lungo e articolato iter la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale è pervenuta all'esame della Conferenza di servizi appositamente indetta che, nella seduta conclusiva del 20/10/2004, ha espresso in proposito parere contrario; la Giunta municipale di Calenzano, con deliberazione n. 132 del 26/10/2004, ha dato atto della valutazione sfavorevole di cui sopra ed ha
conseguentemente espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.R. n.79/1998, pronuncia negativa di compatibilità ambientale sul progetto presentato dal Consorzio "La Cassiana".
 
2) Contro tale determinazione, nonché gli atti presupposti (e, in particolare, i pareri espressi dalla Provincia di Firenze), il predetto Consorzio ha presentato a questo Tribunale il ricorso in epigrafe, deducendo l'illegittimità degli atti impugnati perché viziati da incompetenza, nonché da violazioni di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili e formulando altresì domanda di risarcimento danni.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Calenzano e l’Arch. Gianna Paoletti, in qualità di responsabile del procedimento di V.I.A., che hanno ampiamente controdedotto alle tesi avversarie.
Si è costituita in giudizio, altresì, la Provincia di Firenze che ha innanzitutto eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal processo; ed ha comunque controdedotto nel merito, chiedendo la reiezione del gravame perché infondato.
All'udienza del 3 dicembre 2008 la causa è passata in decisione.
 
DIRITTO
 
1) Ai fini della decisione è preliminarmente necessario ripercorrere in breve l’iter procedimentale (peraltro complesso) promosso dal Consorzio estrattivo "La Cassiana" con la richiesta (protocollata dal Comune di Calenzano in data 9/7/2002) finalizzata alla pronuncia di compatibilità ambientale ed al rilascio delle autorizzazioni riguardanti i vincoli paesaggistico ed idrogeologico relativamente al progetto definitivo di coltivazione e recupero del sito estrattivo di "Poggio alle Macine"; iter conclusosi con l'impugnata deliberazione della Giunta municipale di Calenzano n. 132 del 26/10/2004. Dagli atti acquisiti al giudizio emerge quanto segue:
- l'avvio del procedimento in questione è avvenuto in data 13/7/2002, a seguito della pubblicazione dell'avviso di deposito del progetto su due quotidiani; di ciò è stato dato altresì avviso ai cittadini del Comune di Calenzano attraverso apposita comunicazione del Garante dell'Informazione della predetta Amministrazione comunale; nel frattempo il medesimo Comune, attesa la rilevanza del progetto in esame, aveva provveduto a chiedere alla Regione Toscana la disponibilità di un dipendente regionale, specificamente qualificato nella materia, a partecipare alla procedura di V.I.A.: disponibilità assicurata dalla Regione, a fini collaborativi;
- in data 21/8/2002 il Responsabile comunale del procedimento di V.I.A. (investito del coordinamento della struttura operativa prevista dall’art. 9 della L.R. n. 79/1998) ha invitato le Amministrazioni interessate ad esprimere il parere di competenza; hanno fornito riscontro l'Autorità di bacino del fiume Arno, l'Azienda sanitaria di Firenze (Zona nord ovest - Dipartimento della prevenzione), l’A.R.P.A.T. e la Provincia di Firenze;
- con una articolata nota del 29/11/2002 il Responsabile del procedimento, facendo riferimento alla documentazione presentata dal proponente ed alle osservazione trasmesse dagli enti interessati (nonché a quelle formulate da gruppi politici ed associazioni) ha chiesto al Consorzio estrattivo "La Cassiana" di fornire chiarimenti ed approfondimenti in ordine allo studio di impatto ambientale del progetto in questione; il predetto Consorzio ha risposto nell'aprile 2003 e la documentazione fornita è stata trasmessa dal Comune di Calenzano agli enti ed amministrazioni interessati, per acquisirne il parere di competenza, al dichiarato fine di "redigere il rapporto finale dell’istruttoria interdisciplinare ai sensi dell’art. 16 della L.r. 79/98" ;
- con istanza del 28/11/2003 il Consorzio proponente ha chiesto all’A.C. di Calenzano copia dei pareri espressi sul progetto presentato; con successiva nota pervenuta al Comune in data 31/12/2003 il medesimo Consorzio ha manifestato l'intendimento di presentare ulteriore documentazione, ritenuta idonea a superare le perplessità emerse in sede di procedimento di V.I.A., così sospendendo i termini del procedimento stesso; l'Amministrazione comunale procedente, con nota del 29/1/2004, ha dato atto della intervenuta sospensione fino al 30/4/2004;
- prima di tale scadenza il Consorzio ha chiesto al Comune di Calenzano ed alla Provincia di Firenze un incontro congiunto per l'esame delle problematiche progettuali connesse, in particolare, alla richiesta della predetta Provincia di ridurre a 6 metri l'altezza dei gradoni di coltivazione della cava, prevista nel progetto in 8 metri; l'incontro è stato fissato per il 28/4/2004; in data 30/4/2004 il Consorzio ha presentato i documenti integrativi preannunciati nell'istanza del 31/12/2003, che l'Amministrazione comunale ricevente ha a sua volta inoltrato, per i prescritti pareri, agli enti e amministrazioni coinvolti nella procedura in corso;
- nel settembre 2004 il Responsabile del procedimento ha poi convocato l’apposita Conferenza dei servizi per il 24/9/2004; in quella data i lavori sono stati aggiornati al  20/10/2004; in vista di questa ulteriore convocazione il Consorzio "La Cassiana" ha inviato una memoria tecnica di precisazione e chiarimento relativa a punti specifici, pervenuta al Comune di Calenzano il 19/10/2004; il giorno successivo la Conferenza dei servizi, tenuto conto dei pareri formulati, ha espresso parere contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale sul piano di coltivazione del sito estrattivo di "Poggio alle Macine" rilevando in particolare: "il progetto propone un assetto finale del sito incompatibile con la tutela idrogeologica dell'area, mentre per quanto riguarda le componenti ambientali non risultano forniti sufficienti elementi di valutazione per quanto riguarda gli impatti sulla risorsa idrica, la quantità di inquinamento acustico, l'entità delle vibrazioni emesse, l'impatto del traffico pesante sulla viabilità esistente e gli altri aspetti rilevabili dai pareri degli enti, allegati al presente verbale, e dall'istruttoria agli atti";
- con deliberazione n. 132 del 26/10/2004 la G.M. di Calenzano, ritenuto di condividere le conclusioni della Conferenza dei servizi, si è pronunciata negativamente sulla compatibilità ambientale del progetto presentato dal Consorzio estrattivo "La Cassiana".
 
2) Prima di trattare del merito della controversia il Tribunale deve esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulato dalla difesa della Provincia di Firenze, che ha chiesto l'estromissione dal giudizio rilevando che nel procedimento di V.I.A. il predetto Ente
si è limitato ad esprimere pareri aventi mero rilievo endoprocedimentale. Il Collegio è di diverso avviso, in quanto l'intervento della Provincia nel procedimento in questione era comunque finalizzato al rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico; e dunque tale intervento, ancorché confluito nelle determinazioni conclusive della Conferenza dei servizi (e poi della G.M. di Calenzano), era espressivo di una competenza non meramente endoprocedimentale, bensì suscettibile (ove fosse stato esperito il procedimento ordinario) di tradursi in un atto autonomamente lesivo e quindi direttamente impugnabile; di qui la legittimazione passiva della Provincia di Firenze (in senso conforme si veda TAR Toscana, Sez. III, 29 maggio 2007 n. 804).
 
3) Con la prima censura formulata nel ricorso si sostiene, in sintesi, quanto segue:
- il progetto definitivo per la coltivazione e il recupero del sito estrattivo "Poggio alle Macine" era stato "presentato al Comune, in attuazione dell’art. 19 delle N.T.A. del P.R.G., quale progetto unitario di iniziativa privata e poi approvato come Piano Attuativo"; ne consegue che "il Progetto medesimo era da considerarsi sicuramente ammissibile in sede di valutazione di impatto ambientale"; ciò in quanto - secondo le previsioni di cui all’art. 22 della L.R. n. 79/1998 e alla deliberazione G.R. 20/9/1999 n. 1069 - "con il progredire dei livelli di dettaglio della pianificazione approvata, aumenta progressivamente anche il livello di semplificazione della V.I.A."; insieme "al progetto definitivo presentato ai fini dell'approvazione del Piano Attuativo, il Consorzio aveva presentato un approfondito e dettagliato studio degli effetti ambientali…": conseguentemente la Conferenza di servizi "da un lato, era obbligata a ritenere sicuramente ammissibile l'intervento e, dall'altro lato, era obbligata a ritenere sufficiente l'analisi degli impatti già effettuata nell'ambito dello Strumento Operativo ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 5/95". In sostanza, come puntualizzato nella memoria conclusiva di parte ricorrente, la procedura di V.I.A. poteva "imporre mitigazioni e prescrizioni progettuali ma non… concludersi con il rigetto dell'intervento".
 
Le tesi di parte ricorrente non possono essere condivise.

Si osserva in proposito:
- il rapporto tra il Piano attuativo dell'area estrattiva "Poggio alle Macine" approvato dal C.C. di Calenzano con deliberazione n. 22/2001 e il progetto di coltivazione e recupero del sito predetto presentato al predetto Comune dal Consorzio "La Cassiana" nel 2002 è ben chiarito nella premessa della relazione tecnica al progetto in questione, laddove si precisa che il piano di cui sopra è previsto "quale strumento preliminare alla redazione della progettazione definitiva"; ed in effetti quest'ultima "deve rispettare le indicazioni del Piano Attuativo… e contenere le specificazioni e gli approfondimenti necessari alla sua corretta applicazione" (così recita l’art. 1 delle NTA del Piano predetto);
- nella medesima premessa della relazione tecnica è poi puntualizzato che il progetto definitivo presentato "rientrando nell'elenco di cui all'allegato A3 della L.R. 79/1998, deve essere sottoposto a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale…";
- alla luce di quanto sopra, se si tiene altresì conto della circostanza che tra la documentazione allegata al Piano attuativo adottato nel 2000 e approvato nel 2001 (quale elencata, in particolare, nella deliberazione C.C. di Calenzano n. 135/2000) non figura la valutazione degli effetti ambientali (VEA) prevista dall’art. 32 della L.R. n. 5/1995 (norma espressamente richiamata dalla ricorrente a sostegno delle sue argomentazioni), si deve escludere che per il profilo della compatibilità ambientale - sicuramente decisivo, specie in considerazione della natura dell'intervento - il progetto presentato potesse vantare una sorta di "copertura" o garanzia preventiva per effetto della sua (peraltro indispensabile) conformità al Piano attuativo; ciò in quanto quest'ultimo non risultava sufficientemente approfondito per quanto attiene all'impatto ambientale degli interventi ammissibili, aspetto che in sostanza era stato rimesso pressoché integralmente alla progettazione definitiva, come in effetti risulta anche dalla previsione di cui all’art. 3 dello schema di convenzione approvato con il protocollo d'intesa del 4/8/2000, in cui espressamente è previsto che la Valutazione di Impatto Ambientale "analizzerà il grado di sostenibilità del territorio in tutti i suoi aspetti"; in relazione a quanto sopra risulta priva di interesse, ai fini del giudizio, l'acquisizione in via istruttoria (richiesta dalla parte ricorrente nella memoria conclusiva) del parere favorevole espresso nel 1996 dalla Provincia di Firenze relativamente al vincolo idrogeologico in merito alla variante al PRG poi approvata nel 1999: si tratta di un atto inserito in un procedimento di pianificazione urbanistica generale che si colloca "a monte" del Piano attuativo di cui sopra e che pertanto non può costituire un vincolo rispetto alle valutazioni da esprimere nell'ambito di una puntuale procedura di V.I.A.;
- d'altra parte le scelte operate dal Consorzio ricorrente evidenziano come lo stesso fosse consapevole delle circostanze di cui sopra, tant'è che la richiesta del luglio 2002 ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale e del rilascio delle autorizzazioni riguardanti i vincoli paesaggistico ed idrogeologico è stata presentata al Comune di Calenzano ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 79/1998 e non con richiamo alla procedura preliminare di cui all’art. 12, a cui fanno riferimento sia l’art. 22 (in tema di semplificazione dello studio di impatto ambientale), sia la deliberazione G.R. Toscana n. 1069/1999 citata nel ricorso.
Le precedenti considerazioni portano dunque a respingere le argomentazioni della parte ricorrente, sia per quanto riguarda la pretesa compatibilità ambientale del progetto in ragione della sua (sola) conformità al Piano attuativo, sia per quanto attiene alla tesi secondo cui, a fronte della richiesta del luglio 2002, il Comune non poteva comunque opporre una reiezione, ma al più poteva imporre prescrizioni e integrazioni progettuali.
Sotto questo secondo profilo va altresì evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la valutazione negativa formulata dalla Conferenza dei servizi nella seduta conclusiva del 20/10/2004 trova fondamento non nelle sole questioni connesse con il vincolo idrogeologico evidenziate dalla Provincia di Firenze, bensì anche in una pluralità di altre carenze progettuali, che hanno impedito agli enti e amministrazioni coinvolti nella procedura di V.I.A. di esprimere un giudizio attendibile sul progetto definitivo presentato dal Consorzio; ciò vale specificamente per quanto riguarda "gli impatti sulla risorsa idrica, la quantità di inquinamento acustico, l'entità delle vibrazioni emesse, l'impatto del traffico pesante sulla viabilità esistente", testualmente menzionati nelle conclusioni riportate nel verbale della Conferenza dei servizi; ma vale anche per "altri aspetti rilevabili dai pareri degli enti", allegati al medesimo verbale, nonché dall'istruttoria svolta nell'ambito del procedimento in questione. In sostanza, mentre la Provincia di Firenze ha espresso un parere dichiaratamente negativo, altri enti (in particolare l'Azienda Sanitaria di Firenze e l’ARPAT) hanno ritenuto che non sussistessero elementi sufficienti per formulare le valutazioni di competenza; e non può ritenersi "promosso" sotto il profilo della compatibilità ambientale (delicatissimo, in relazione alla tipologia dell'intervento) un progetto "non giudicabile" (per utilizzare la terminologia scolastica) perché non sono stati forniti i necessari elementi di valutazione. Né tali carenze possono essere integralmente superate attraverso la mera imposizione di prescrizioni e vincoli progettuali: questa soluzione può riguardare elementi di dettaglio (in tal senso è anche la precisazione dell’esperto regionale dott. Corezzi riportata nel verbale della Conferenza dei servizi), ma non profili essenziali; tanto l’ARPAT, quanto soprattutto l'Azienda Sanitaria di Firenze (si veda, in particolare, il verbale della riunione dell'11/10/2004 dell'Unità funzionale di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro zona nord ovest allegato all'impugnata deliberazione G.M. n. 132/2004) hanno individuato elementi non suscettibili di essere demandati alla progettazione esecutiva, ma da approfondire necessariamente in sede di V.I.A.: le carenze riscontrate in proposito sono state perciò correttamente ritenute insuperabili, cioè ostative alla formulazione di un parere positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto esaminato, che dunque è stato negativamente valutato anche in relazione a tali profili.
 
3) Con il secondo motivo di ricorso sono state censurate l'ingiustizia e la contraddittorietà dell'operato del Comune di Calenzano che, dopo avere imposto al Consorzio ricorrente articolate prescrizioni riguardanti, tra l'altro, le modalità di escavazione e di ripristino del sito estrattivo, ha poi negato la compatibilità ambientale del progetto a causa della morfologia delle gradonature e delle scarpate. Il motivo è chiaramente riferito al parere negativo espresso dalla Provincia di Firenze in sede di Conferenza dei servizi, che nel verbale conclusivo risulta così riportato: "per quanto riguarda la sistemazione dei gradoni… devono avere inclinazione inferiore quale unico strumento per consentire un corretto ripristino ambientale, soprattutto per combattere i fenomeni di erosione"; più dettagliatamente, nelle conclusioni della nota 20/10/2004 del Coordinamento provinciale di Firenze del Corpo Forestale dello Stato (allegato alla deliberazione impugnata nel presente giudizio) si sottolinea come "il progetto e le integrazioni prodotte… non risolvono in modo esauriente le problematiche idrogeologiche connesse alla realizzazione di scarpate in riporto di eccessiva pendenza"; per cui si ritiene "necessario ridisegnare la sistemazione del versante scavato mediante un gradonamento meno accentuato, in cui - indipendentemente dai valori assoluti - sia garantito un rapporto inferiore fra alzata e pedata onde ottenere in assetto finale scarpate di minore inclinazione".
Premesso che, come rilevato al punto precedente, il parere in questione, pur essendo l'unico dichiaratamente contrario, non costituisce peraltro il solo fondamento dell’esito negativo della procedura di V.I.A., si osserva che la conformità del progetto, sotto il profilo questione, al Piano attuativo da un lato non costituiva garanzia per la sicura compatibilità ambientale della soluzione progettuale proposta, dall'altro non comporta l'illegittimità delle scelte operate dalle Amministrazioni (provinciale e comunale) resistenti. Ciò in quanto:
- l’art. 19 delle NTA al PRG del Comune di Calenzano prevede che la coltivazione delle cave deve avvenire "secondo la morfologia prevista dal piano attuativo"; lo strumento operativo dell'area estrattiva "Poggio alle Macine", a sua volta, ha previsto all’art. 7 delle NTA: "La coltivazione dovrà avvenire seguendo lo schema del Piano Attuativo che prevede un intervento dall'alto verso il basso per "fette orizzontali" con formazione di gradoni di roccia di dimensioni massime dell'altezza pari a 8 m e pedata di circa 11 m calpestabile"; ulteriori precisazioni riguardano le modalità di recupero dell'area oggetto di escavazione, con specifico riguardo alla ricostruzione della scarpata di scavo;
- il citato art. 7 NTA prevede poi: "Nella predisposizione del progetto definitivo, in relazione ad eventuali ulteriori nuovi accertamenti strutturali, è ammesso il ridimensionamento dei gradoni (alzata, inclinazione e pedata), con la precisazione che dovranno essere rispettate
le indicazioni generali del Piano Attuativo";
- appare chiaro che le indicazioni contenute nel Piano attuativo non presentano, per quanto qui interessa, valenza rigida e vincolata se non nei limiti massimi stabiliti; per cui la scelta di subordinare l'escavazione (o meglio, la compatibilità ambientale della stessa) ad una riduzione dei gradoni e dell'inclinazione delle scarpate non è in contrasto con norme inderogabili, né costituisce sintomo di eccesso di potere, posto che solo in sede di valutazione del progetto era possibile approfondire profili (quali quello del recupero ambientale del sito in relazione all'aspetto idrogeologico) insufficientemente trattati in sede di pianificazione attuativa; né a diverse conclusioni può indurre la previsione di cui all’art. 3 dello schema di convenzione approvato con il protocollo d'intesa del 4/8/2000, che qualifica come atto dovuto il rilascio dell'autorizzazione all’escavazione, a condizione però che il Consorzio abbia adempiuto non solo alle prescrizioni previste in convenzione e nel piano attuativo, ma anche a quelle risultanti dalla V.I.A.
 
4) Con il terzo, articolato motivo di ricorso, il Consorzio "La Cassiana" ha dedotto, in estrema sintesi:
- che il procedimento svolto ai fini della valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di cui si controverte non ha seguito (e, soprattutto, correttamente interpretato) le prescrizioni di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. n. 79/1988 ed agli artt. 14 ss. della legge n. 241/1990, per cui il Consorzio ricorrente, anziché giovarsi di un iter che gli consentisse di conoscere e porre in essere le condizioni necessarie per garantire il positivo esito della procedura di V.I.A., è rimasto vittima del contrasto insorto tra il Comune di Calenzano e la
Provincia di Firenze in ordine alla morfologia della gradonatura;
- che, in particolare, il procedimento è stato condotto in modo da impedire al Consorzio predetto di avere tempestiva e puntuale contezza delle critiche e riserve formulate dagli enti interessati e, in primo luogo, dalla Provincia di Firenze, in merito al progetto proposto; il che ha, tra l'altro, vanificato la funzione di integrazione e di coordinamento che la Conferenza dei servizi avrebbe dovuto svolgere.
La censura è infondata.
Si può anche convenire che la procedura di V.I.A. posta in essere dal Comune di Calenzano e gestita dal Responsabile del procedimento, dirigente della struttura operativa di cui all’art. 9 della L.R. n. 79/1998, si è svolta in modo non sempre lineare ed efficace; lo ha sostanzialmente rilevato lo stesso Coordinamento provinciale di Firenze del Corpo Forestale dello Stato sottolineando, nella nota del 20/10/2004 richiamata al precedente punto 3), che le richieste di chiarimenti e approfondimenti formulate nel precedente parere trasmesso in data 12/11/2002 non erano contenute nella nota datata 29/11/2002 inviata dalla predetta A.C. al Consorzio proponente; per cui le risposte ottenute nell'aprile 2003 non risultavano congrue rispetto alle richieste. Ciò tuttavia non è sufficiente per determinare l'illegittimità del procedimento e del suo esito, tenuto conto:
- che l’impasse procedimentale rilevata dal C.F.S. è stata comunque superata in virtù delle successive integrazioni presentate, che hanno consentito di procedere a nuove valutazioni circa le criticità riscontrate, come risulta dalla medesima nota 20/10/2004;
- che l'articolazione e la durata del procedimento, avviato nel luglio 2002 e concluso nell'ottobre 2004, hanno offerto al Consorzio ricorrente sufficienti occasioni per chiarire i contenuti del progetto, integrare la documentazione prodotta e replicare ai rilievi formulati dagli enti e amministrazioni coinvolti nella procedura di V.I.A. (cfr. la ricostruzione dell'iter procedimentale di cui sub 1); e ciò vale anche per la questione riguardante la dimensione dei gradoni: si veda, in particolare, la nota datata 2/4/2004 con cui il Consorzio ha chiesto al Comune di Calenzano ed alla Provincia di Firenze un incontro congiunto (poi fissato per il successivo 28/4) per l'esame delle problematiche progettuali connesse alla richiesta della predetta Provincia di ridurre a 6 metri l'altezza dei gradoni di coltivazione della cava, prevista nel progetto in 8 metri;
- che quanto prospettato nel ricorso circa un preteso conflitto sul punto tra Comune e Provincia, di cui il Consorzio sarebbe rimasto vittima, costituisce oggetto di mere asserzioni peraltro non convincenti, tenuto anche conto della natura non vincolante (se non nei valori
massimi) delle previsioni contenute in proposito nel Piano attuativo (cfr. le considerazioni svolte al precedente punto 3);
- che in tale quadro, da un lato, non appaiono ravvisabili le violazioni del procedimento delineato dalla L.R. n. 79/1998 e dalla legge n. 241/1990 lamentate nel ricorso, dall'altro non risulta apprezzabile il pregiudizio che da tali pretesi vizi procedimentali parte ricorrente avrebbe concretamente subito.
 
5) Con il quarto motivo di ricorso si censura che il parere contrario della Provincia di Firenze è stato espresso in prima battuta per arbitrarie ragioni connesse con i tempi (ritenuti inaccettabili) del ripristino vegetazionale; in seconda battuta sulla base di pretese criticità riguardanti il profilo idrogeologico, non supportate da adeguata istruttoria.
Anche questa censura è priva di pregio, tenuto conto:
- che è comunemente noto che la vegetazione costituisce strumento essenziale ai fini della tutela dell'equilibrio idrogeologico del territorio;
- che dunque il riferimento alla tempistica e alle modalità degli interventi di ripristino della vegetazione non ha valore puramente cronologico, bensì è funzionale a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di stabilità idrogeologica in un'area pesantemente incisa dall’attività estrattiva;
- che in tale quadro la valutazione negativa circa "il rimodellamento morfologico previsto" dal progetto, in relazione all'esigenza "di impedire l'innesco di processi erosivi superficiali diffusi e di garantire una rapida e soddisfacente ricostituzione di copertura vegetazionale" (così testualmente si legge nella già citata nota del Coordinamento provinciale di Firenze del C.F.S. in data 20/10/2004), non risulta affatto incoerente o contraddittoria, né immotivata, alla luce dei calcoli e delle argomentazioni sviluppati in proposito nella nota predetta.
 
6) L'ultima censura riguarda la pretesa incompetenza della Provincia ad esprimersi con riferimento all'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico; ciò in quanto la competenza in materia è stata trasferita ai Comuni a partire dall'1/1/2004, per effetto dell’art. 42 comma 5 lett. b) della L.R. n. 39/2000, come sostituito dall’art. 20 della L.R. n. 1/2003, e dell’art. 65 comma 2 della medesima L.R. n. 1/2003.
Per superare la censura è risolutivo il richiamo al terzo comma dell’art. 65 da ultimo citato, a norma del quale: "I procedimenti pendenti al 1 gennaio 2004 rimangono di competenza della Provincia fino a conclusione della procedura amministrativa"; il procedimento di cui si controverte in questa sede è stato avviato in data 13/7/2002 e dunque ricade nella previsione transitoria di cui sopra.
 
7) Per le ragioni illustrate il ricorso risulta infondato e va respinto.
 
Le spese vanno poste a carico della parte soccombente, nella seguente misura:
a) euro 2.500,00 oltre a CPA e IVA, per ciascuno, a favore del Comune di Calenzano e dell’Arch. Gianna Paoletti, responsabile del procedimento di V.I.A., tenuto conto dell'identità delle difese;
b) euro 4.000,00 oltre a CPA e IVA a favore della Provincia di Firenze.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
 
Condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nella seguente misura:
a) euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre a CPA e IVA a favore del Comune di Calenzano;
b) euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre a CPA e IVA a favore dell’Arch. Gianna Paoletti, responsabile del procedimento di V.I.A.;
c) euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre a CPA e IVA a favore della Provincia di Firenze.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 03/12/2008 con l'intervento dei
Magistrati:
 
Gaetano Cicciò, Presidente
Saverio Romano, Consigliere
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
 
L'ESTENSORE                                                           IL PRESIDENTE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
IL SEGRETARIO