Auditorium della Musica di Firenze, una gara pasticcio

 
Auditorium, gara-pasticcio sotto la scure dei giudici
Il Consiglio di Stato: la commissione Nastasi ha violato le regole
di Franca Selvatici

LA REPUBBLICA  Edizione FIRENZE   -   16 settembre 2010   pag. V

Dopo il Tar, anche il Consiglio di Stato ha pronunciato una severa sentenza (stavolta definitiva) sulla gara per l'assegnazione dei lavori del Nuovo Parco della Musica di Firenze. Nelle 76 pagine della motivazione, è drastico il giudizio sull'operato della commissione di concorso presieduta da Salvatore Nastasi (oggi capo di gabinetto del ministro Bondi), che il 28 dicembre 2007 decretò la vittoria del progetto dell'architetto Paolo Desideri presentato dalla Sac, impresa romana degli imprenditori Claudio ed Emiliano Cerasi. Il Consiglio di Stato afferma che la commissione ha disapplicato le regole fissate nel bando di gara il quale, «unitamente alla lettera di invito, costituisce la lex specialis della gara», che «non può essere disapplicata nel corso del procedimento». Era stata la stessa struttura di missione della presidenza del Consiglio, in qualità di stazione appaltante, a inquadrare la gara nello schema normativo dell'appalto integrato, sulla base di un progetto preliminare predisposto dalla amministrazione, «con indicazione specifica di talune caratteristiche fondamentali - o comunque significative – dell'opera e delle relative dimensioni». Dunque - sostengono i giudici amministrativi - la commissione di gara manifestò grave imperizia e negligenza decidendo di considerare le indicazioni del progetto preliminare semplici «parametri generali da ritenersi indicativi e non strettamente prescrittivi», cioè non veramente vincolanti, e non motivando in alcun modo il massimo del punteggio assegnato al progetto Sac, che si discostava fortemente dalle prescrizioni, in particolare abbassando la torre scenica indicata nel progetto preliminare come elemento di «forte riconoscibilità visiva esterna».
Dopo aver escluso che alla gara potessero essere applicate le deroghe introdotte dal decreto legislativo 343 del 2001, sul quale esprime peraltro forti riserve («ha affidato al Dipartimento della Protezione Civile competenze incoerenti con le sue istituzionali funzioni emergenziali connesse a rischi ed eventi calamitosi»), il Consiglio di Stato ha confermato il giudizio del Tar sull´esistenza di un «vizio logico insanabile» che ha pregiudicato la gara. In più, «a fronte delle manifeste imperizie e negligenze poste in essere dall´amministrazione attraverso i suoi funzionari, con le conseguenti condanne al risarcimento dei danni... e a fronte dei non chiari meccanismi di lievitazione dei costi» (passati da 80 a oltre 236 milioni), ha trasmesso gli atti alla Corte dei Conti.