Risanamento Acustico - La normativa italiana

Dal sito di Autostrade per l'Italia spa.

Risanamento acustico


La Normativa Italiana

In Italia le problematiche dell’inquinamento acustico sono disciplinate dalla Legge del 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull’inquinamento acustico".

In particolare, per i gestori di infrastrutture autostradali, sono riportate le seguenti prescrizioni generali:

  • i valori limite di esposizione al rumore e l’ambito territoriale entro cui sono applicati (fasce di pertinenza acustica) sono fissati da specifici decreti e regolamenti attuativi;
  • l’inquinamento acustico causato dal traffico autostradale deve essere riportato entro i limiti di legge definiti dai decreti e regolamenti attraverso la predisposizione ed attuazione di piani pluriennali di risanamento;
  • a partire dal 1995 per la realizzazione degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore, gli enti proprietari o concessionari di infrastrutture stradali sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5% dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture; successivamente, la legge finanziaria del 1999 ha elevato tale valore al 7%.

Per le infrastrutture stradali il DMA del 29 novembre 2000 ed il DPR 142 del 30 marzo 2004 fissano i valori limite di rumorosità da rispettare e le modalità di realizzazione degli interventi di mitigazione.



Gli interventi di Autostrade
Nel giugno del 2007, con la consegna del Piano di Risanamento, Autostrade per l’Italia ha adempiuto agli obblighi di legge che prevedevano di:
  • individuare le aree in cui per l’effetto delle immissioni del rumore della propria infrastruttura si verifichi il superamento dei limiti di legge (Aree Critiche);
  • formulare il piano per la riduzione dell’inquinamento acustico per tutte le aree critiche, indicando tempistiche, costi e modalità di intervento (Piano di Contenimento ed Abbattimento del Rumore).

Decreto Ministero Ambiente 29 novembre 2000 – “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”

Tale decreto fissa le date entro cui il gestore dell’autostrada deve predisporre e successivamente attuare il piano di risanamento acustico della propria infrastruttura; tale piano specifica costi, priorità e modalità di intervento (barriere, pavimentazioni, eventuali interventi effettuati sui singoli ricettori, ecc.), nonché le tempistiche di attuazione: in particolare il periodo entro cui devono essere completate le opere di risanamento per tutta la rete è fissato in 15 anni, a partire dalla data di approvazione del piano stesso da parte del Ministro dell’Ambiente.
Secondo quanto predisposto dal Decreto, il gestore individua la priorità degli interventi, prendendo in considerazione il numero di persone esposte e la differenza fra livelli attuali di rumore e limiti ammissibili.
Il Decreto fissa i criteri di progettazione acustica degli interventi, individuando i requisiti dei modelli previsionali utilizzabili per la simulazione acustica ed il calcolo delle barriere; vengono riportati anche i criteri secondo cui valutare la concorsualità di più sorgenti, in modo da garantire ai ricettori esposti il raggiungimento dei valori considerati come ammissibili, anche in presenza di ulteriori fonti di rumore in aggiunta all’infrastruttura autostradale.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Questo Decreto completa lo scenario legislativo in merito al rumore da traffico stradale: in esso sono definiti i valori limite, differenziati in funzione della tipologia di infrastruttura stradale, della distanza dall’infrastruttura (fasce di pertinenza, all’interno delle quali non si deve tenere conto delle zonizzazioni acustiche comunali), della tipologia di edificio (abitazioni, scuole ed ospedali) e del periodo di esposizione (giorno e notte). Per ogni edificio viene preso in considerazione il punto più critico della facciata maggiormente esposta; in alternativa ai limiti di esposizione valutati all’esterno, vengono riportati anche i limiti ammissibili all’interno delle abitazioni. Per le infrastrutture esistenti i valori limite di immissione, devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento di cui al DMA del 29 novembre 2000.